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  • Francesco Zuccone

Il danno da vacanza rovinata

Sia che la scelta ricada su località marittime oppure montane, grandi città o mete esotiche, l’obiettivo principale del trascorrere un periodo di vacanze lontano dai propri luoghi di residenza consiste nel trascorrere momenti spensierati, recuperare le forze e “prendersi una pausa” dai pensieri e dalle preoccupazioni della quotidianità.


Nessun problema quando la vacanza si svolge secondo quanto concordato con l’agenzia viaggi o il tour


operator. Tuttavia alcune questioni a livello giuridico si vengono a creare nel caso si verifichino disguidi, criticità o altri eventi negativi che compromettono la vacanza stessa.


La questione relativa al c.d. “danno da vacanza rovinata” è stata trattata più volte dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità e molte sentenze, di conseguenza, hanno affrontato il tema delle possibili azioni che possono essere intraprese in simili ipotesi.

Partendo da brevi cenni sul Codice del Turismo, analizzeremo di seguito alcuni aspetti della menzionata tipologia di danno nonché la relativa casistica, con l’obiettivo di individuare e comprendere i più recenti orientamenti in argomento.


Il Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011) ed il danno da vacanza rovinata


Il D.lgs. 79/2011 c.d. Codice del Turismo, di derivazione europea e profondamente modificato a partire dall’anno 2018, prevede espressamente la tipologia del danno da vacanza rovinata all’art. 46, che recita:

Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell'occasione perduta.”

Il primo concetto- il tempo di vacanza inutilmente trascorso, in via astratta può essere ricondotto a quel periodo di svago e di riposo che il turista avrebbe potuto godere durante i giorni di vacanza.

Il secondo concetto, invece ha una valenza intrinsecamente soggettiva, in quanto correlato al motivo individuale per cui il turista decide di viaggiare.


L’onere probatorio e La quantificazione del danno


In relazione all’onere probatorio in capo al danneggiato, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha ritenuto integrata l’allegazione del danno da vacanza rovinata con la dimostrazione dell’inadempimento contrattuale da parte dell’organizzatore o dell’intermediario.

Si veda, ex multis, Cass. Civ., 11 maggio 2012 n. 7256.


Secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva del diritto oggetto di lesione. Cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2015, n.14662


Il danno morale subito dal turista deluso potrà essere liquidato in maniera equitativa, utilizzando criteri presuntivi, tenendo conto di alcuni fattori, fra i quali:

- l’irripetibilità del viaggio;

- il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore;

- lo stress subito a causa dei disservizi.



Casistica giurisprudenziale


Fra le numerose sentenze in materia potrebbe essere utile effettuare alcuni approfondimenti su specifici casi al fine di comprenderne meglio la concreta applicazione.


In caso di servizi erogati dalla struttura alberghiera non corrispondenti a quelli proposti dal catalogo, se il livello delle prestazioni riservate agli ospiti risulta scadente, si configura il danno da vacanza rovinata. In tal caso non è responsabile esclusivamente il tour operator ma anche l’agenzia viaggi che ha venduto il pacchetto senza verificare la qualità dei servizi promessi. Cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/04/2022, n. 13511.


Nell’ipotesi di differenza tra strutture ricettive, qualora la variazione con una struttura di livello inferiore per il pernottamento non sia stata comunicata da parte dell’agenzia viaggi, non si determina un danno da vacanza rovinata, ma il turista avrà diritto alla restituzione della differenza di prezzo tra quanto pagato ed il servizio inferiore ricevuto. Corte appello Napoli sez. IX, 15/04/2021, n.1374.


Quanto all’ipotesi di bagaglio smarrito, l’organizzatore ed il venditore di un pacchetto turistico rispondono anche dei danni, dolosi o colposi, imputabili esclusivamente al vettore terzo, non essendo tale circostanza sufficiente ad interrompere il rapporto di responsabilità degli stessi, salva la possibilità di rivalersi sul vettore.

Infine, nell’ipotesi di disagi riconducibili ad avverse condizioni metereologiche, nel caso in cui il tour operator abbia fornito informazioni sulle condizioni climatiche nella destinazione prescelta dal turista, il maltempo, possibile nel periodo scelto, non può essere evento imputabile all’organizzatore, né può essere considerato evento imprevedibile giustificante il recesso parziale. Cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 16/09/2021, n.14497.

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