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  • Francesco Zuccone

La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

L’espressione “work-life balance” fa riferimento al giusto equilibrio tra attività professionale e vita privata .


L’importanza di tale equilibrio è strettamente connesso con la salute, sia fisica che mentale, poiché differenti studi hanno evidenziato come il sovraccarico di lavoro sia idoneo a determinare conseguenze negative per gli stessi lavoratori.

Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata è forse la sfida più grande che ogni lavoratore o libero professionista deve affrontare, soprattutto quando in famiglia il numero dei componenti cresce con bimbi in arrivo.

Improvvisamente il tempo a disposizione viene ulteriormente frammentato fra tutti i nuovi baby-componenti del nucleo famigliare.


Fortunatamente la legge prevede delle agevolazioni per entrambe i neo genitori.


Analizzeremo, di seguito, alcune tra le misure introdotte negli anni con l’obiettivo di agevolare una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con un focus sulle novità a livello legislativo.



Il Congedo di paternità


Il congedo di paternità, introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 c.d. “Legge Fornero” e stabilizzato dalla Legge di Bilancio 2022, è una misura rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, che si suddivide nelle due tipologie obbligatorio e facoltativo.

La prima ipotesi prevede che entro il quinto mese di vita del figlio/a, il lavoratore dovrà usufruire, obbligatoriamente, di 10 giorni di congedo, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Il congedo spetta anche al padre adottivo o affidatario.

Il congedo obbligatorio potrà essere fruito sia durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente, purché sempre nel limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio.

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.

Il congedo facoltativo prevede, invece, la facoltà del padre di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, sempre nel medesimo periodo di fruizione del congedo obbligatorio, a due condizioni:

  • previo accordo con la madre

  • in sua sostituzione, qualora scelga di non fruire di un giorno di congedo di maternità.

Anche nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.


Il congedo parentale


Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita e soddisfare dunque i loro bisogni affettivi e relazionali.

L'indennità di congedo non spetta a:

-genitori disoccupati o sospesi;

-genitori lavoratori domestici;

-genitori lavoratori a domicilio.

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi.

Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

L’indennità del congedo parentale è determinata come segue:

  • pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;

  • pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), in caso di rispetto delle seguenti condizioni:

a) se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione

b) entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi.

  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Le novità normative: il recepimento della direttiva UE 2019/1158

Il 31 marzo 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158.

L’obiettivo del provvedimento è promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare, per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza, al fine di :

  • conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne;

  • promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare.

Fra le novità introdotte dal provvedimento, si possono ricordare:

  • la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino;

  • aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali

  • al congedo parentale per un periodo totale complessivo di 6 mesi si aggiunge un ulteriore periodo dì della retribuzione;

  • aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori (anche e affidatari) possono usufruire del congedo parentale, con indennità pari al 30% della retribuzione;

  • esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;

  • datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile devono dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:

a) con figli fino a 12 anni di età

b) con figli in condizioni di disabilità, senza limiti di età;

c) che siano caregivers.

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