L’espressione “work-life balance” fa riferimento al giusto equilibrio tra attività professionale e vita privata .
L’importanza di tale equilibrio è strettamente connesso con la salute, sia fisica che mentale, poiché differenti studi hanno evidenziato come il sovraccarico di lavoro sia idoneo a determinare conseguenze negative per gli stessi lavoratori.
Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata è forse la sfida più grande che ogni lavoratore o libero professionista deve affrontare, soprattutto quando in famiglia il numero dei componenti cresce con bimbi in arrivo.
Improvvisamente il tempo a disposizione viene ulteriormente frammentato fra tutti i nuovi baby-componenti del nucleo famigliare.
Fortunatamente la legge prevede delle agevolazioni per entrambe i neo genitori.
Analizzeremo, di seguito, alcune tra le misure introdotte negli anni con l’obiettivo di agevolare una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con un focus sulle novità a livello legislativo.
Il Congedo di paternità
Il congedo di paternità, introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 c.d. “Legge Fornero” e stabilizzato dalla Legge di Bilancio 2022, è una misura rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, che si suddivide nelle due tipologie obbligatorio e facoltativo.
La prima ipotesi prevede che entro il quinto mese di vita del figlio/a, il lavoratore dovrà usufruire, obbligatoriamente, di 10 giorni di congedo, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Il congedo spetta anche al padre adottivo o affidatario.
Il congedo obbligatorio potrà essere fruito sia durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente, purché sempre nel limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio.
Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.
Il congedo facoltativo prevede, invece, la facoltà del padre di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, sempre nel medesimo periodo di fruizione del congedo obbligatorio, a due condizioni:
previo accordo con la madre
in sua sostituzione, qualora scelga di non fruire di un giorno di congedo di maternità.
Anche nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.
Il congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita e soddisfare dunque i loro bisogni affettivi e relazionali.
L'indennità di congedo non spetta a:
-genitori disoccupati o sospesi;
-genitori lavoratori domestici;
-genitori lavoratori a domicilio.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi.
Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
L’indennità del congedo parentale è determinata come segue:
pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), in caso di rispetto delle seguenti condizioni:
a) se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione
b) entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi.
nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Le novità normative: il recepimento della direttiva UE 2019/1158
Il 31 marzo 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158.
L’obiettivo del provvedimento è promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare, per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza, al fine di :
conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne;
promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare.
Fra le novità introdotte dal provvedimento, si possono ricordare:
la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino;
aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali
al congedo parentale per un periodo totale complessivo di 6 mesi si aggiunge un ulteriore periodo dì della retribuzione;
aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori (anche e affidatari) possono usufruire del congedo parentale, con indennità pari al 30% della retribuzione;
esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;
datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile devono dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:
a) con figli fino a 12 anni di età
b) con figli in condizioni di disabilità, senza limiti di età;
c) che siano caregivers.
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