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  • Anna Rita Andreello

Guida pratica per l’acquisto di un nuovo bene strumentale usufruendo dei crediti d’imposta

Spesso capita di dover sostenere degli investimenti in macchinari o attrezzatura non previsti, capita che automezzi obsoleti decidano di smettere definitivamente di funzionare proprio quando si è in fase di ripresa lavorativa ed è fondamentale avere attrezzature pronte all’uso.

Oppure si dice basta all’ennesimo crash del pc sovraccarico che si blocca proprio in fase di invio delle fatture elettroniche oppure ancora quella stampante che proprio non ne vuole sapere di stampare un documento indispensabile ed urgente, facendoci perdere tempo e denaro!

Meglio ancora sarebbe programmare e decidere consapevolmente l’acquisto di nuovi impianti tecnologicamente avanzati magari volti alla trasformazione della propria azienda 4.0.

La legge 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto un credito d’imposta per acquisti di beni strumentali nuovi pari al 10% in sostituzione del precedente super ammortamento e del 50% in sostituzione della precedente disciplina dell’iper ammortamento.

Vediamo come poterli ottenere in questa semplice guida.



Chi può usufruirne?

Tutte le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il credito si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.


Chi sono esclusi?

  • le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Su quali investimento è previsto il credito?

Il credito è concesso sull’acquisto di beni materiali e immateriali NUOVI strumentali all'esercizio d'impresa.


Quali investimenti sono esclusi?

  • Le autovetture,

  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);

  • fabbricati e costruzioni;

  • beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016;

  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Quanto credito è concesso?

Il credito spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, per:

  • investimenti in beni strumentali materiali, nel limite massimo di 2 milioni di euro;

  • investimenti in beni strumentali immateriali nel limite massimo di 1 milione di euro.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

La misura del credito d’imposta, scende al 6% per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto:

· nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

· nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

· nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta scenderà nelle misure di:

· nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

· nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

· nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di Bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.


Entro quando va effettuato il pagamento delle forniture?

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


Come e quando utilizzare il credito?

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, oppure a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Tuttavia è stato previsto che per gli investimenti in beni strumentali effettuati soltanto nel periodo che va dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0 e per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’UNICA quota annuale.


Quali sono gli adempimenti da rispettare?

Le imprese che si avvalgono di tali misure devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, tuttavia non è ancora presente il decreto attuativo per effettuare tale comunicazione.


Quale documentazione devo conservare?

Le aziende che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento.

In relazione agli investimenti previsti nell’ottica di Industria 4.0 di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2017, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.


Se il bene viene ceduto prima del previsto?

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo ed il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Mentre la mera sostituzione del bene non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario.

Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.


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