top of page
amministrazione354

La cessione del credito d’imposta in 5 step

Quest’anno è l’anno giusto se vogliamo effettuare lavori di ristrutturazione, oppure se dobbiamo cambiare caldaia, serramenti o anche semplicemente dare una rinfrescata alla facciata della nostra abitazione.


Anche per chi è nel regime fiscale agevolato forfait o per chi non ha possibilità di usufruire dei bonus fiscali in dichiarazione c’è la possibilità introdotta con l’art .121 del decreto legge 34 del 2020 di:

  1. Cedere il credito d’imposta ad altri soggetti (ad esempio banche, assicurazioni ecc)

  2. Ottenere uno sconto in fattura, pari all’importo del credito stesso, dai fornitori che effettueranno gli interventi.


Questo permette di recuperare velocemente il credito, anziché recuperarlo in 10 o 5 anni in dichiarazione, e di avere in cambio della liquidità, che di questi tempi non fa mai male 😉


Ma come fare per accedere a questa procedura?



I passaggi fondamentali sono:


Asseverazione tecnica e visto di conformità

Contattare e farsi rilasciare da professionisti qualificati l’asseverazione dei requisiti tecnici e dell’attestazione della congruità delle spese sostenute con i lavori effettuati.

Per gli interventi “ecobonus”, importante è l’asseverazione all’ENEA ed avere la ricevuta di trasmissione con il codice univoco identificativo.

Solo per il Super bonus 110% è indispensabile anche ottenere il visto di conformità da un commercialista o professionista abilitato.


Voucher dell’istituto finanziario oppure accordo con il fornitore

Una volta scelto e comunicato con la banca di riferimento a cui cedere il credito, verrà fornito dalla stessa un voucher per aprire la propria posizione su un portale telematico in cui dovranno essere caricati tutti documenti necessari al riconoscimento del credito.

Se invece il credito viene ceduto ad un fornitore generico, tramite ad esempio sconto in fattura, è bene siglare un accordo in cui si accettano determinate condizioni per la tutela di entrambe le parti.


Comunicazione all’Agenzia Entrate

Dopo aver effettuato i pagamenti ai fornitori nasce il credito d’imposta da questo momento è possibile inviare telematicamente all’Agenzia Entrate la “comunicazione” in cui viene ufficialmente espressa la cessione del credito oppure lo sconto in fattura, è quindi molto importante effettuarla nel modo corretto!


L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese e può essere inviata:

• direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione (o tramite intermediario);

• dall’amministratore di condominio per le parti comuni condominiali;

• esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità in caso di interventi Superbonus 110%.


L’esercizio dell’opzione può essere effettuato per ogni stato di avanzamento lavori, i quali non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e si devono riferire ad almeno il 30% dell’intervento.


Dopo l’invio, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o il respingimento, con relative motivazioni.


Accettazione del credito d’imposta dal Cassetto fiscale

I soggetti che ricevono i crediti d’imposta (banche, assicurazioni, fornitori in genere) devono accedere all’area dedicata sul sito dell’Agenzia Entrate, “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli.


Tale funzione non è delegabile agli intermediari, quindi ogni soggetto terzo deve avere l’accesso privato a all’agenzia entrate.


Il credito risulta visibile nel cassetto fiscale e può essere utilizzato dai cessionari e fornitori a partire dal decimo giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.


Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto e accettato da parte del cessionario o del fornitore

Dopo l’accettazione, i crediti saranno utilizzabili e presenti nel “cassetto fiscale” del fornitore e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 oppure potranno essere ceduti a loro volta ad altri soggetti.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

28 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page