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  • Francesco Zuccone

Lo smart working dopo il periodo emergenziale


A partire dal 2020, soprattutto a causa della pandemia da COVID-19, si è assistito ad un rapido incremento e ad una altrettanto rapida diffusione dello Smart Working, con un numero di lavoratori c.d. “agili” più che raddoppiato rispetto al 2019.


Tuttavia, l’utilizzo diffuso dello smart working nel settore privato è indice di permanenza di tale innovazione anche nel prossimo periodo post-pandemico.


E’ dunque importante considerare alcuni aspetti normativi che andranno ad interessare la modalità di lavoro agile nel breve termine, con particolare riferimento agli Accordi individuali.



Gli Accordi Individuali


Per l'intero periodo di emergenza, la modalità di lavoro agile poteva essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla l. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Come noto, il prossimo 31 marzo cesserà a tutti gli effetti lo stato di emergenza e di conseguenza, non sarà più applicabile la normativa derogatoria attualmente vigente in materia di smart working.

Dal 1 aprile 2022, pertanto, si tornerà ad applicare la disciplina ordinaria prevista dalla legge 81/2017 in materia di lavoro agile, la quale prevede innanzitutto la necessità di sottoscrizione di accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro per poter applicare tale modalità lavorativa.

E’ doveroso ricordare come la modalità di lavoro propria dello “smart working” debba essere frutto di una scelta volontaria del lavoratore e del datore di lavoro e che l’applicazione di tale modalità esecutiva della prestazione non debba incidere sullo status del lavoratore. Si rammenta infatti che l’eventuale rifiuto del dipendente a lavorare in “smart working” non costituisce giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro.

Quali elementi deve contenere l’accordo individuale di lavoro agile fra il lavoratore ed il datore di lavoro?

L’art. 19 l. 81/2017 stabilisce in particolare che l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

La stessa norma prevede altresì che l'accordo individui altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché' le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L'accordo individuale, secondo quanto previsto dal comma 2, può essere a termine o a tempo indeterminato


Analizziamo ora sinteticamente i principali elementi che caratterizzano tale accordo:

  • la forma scritta: è prevista ai fini della regolarità amministrativa e della prova

  • la durata dell’accordo: può essere a termine o a tempo indeterminato

  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali: il lavoratore agile è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile ma lo steso deve avere caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.

  • i luoghi esclusi: per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali

  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali: con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi

  • gli strumenti di lavoro: il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile E’ possibile tuttavia concordare l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore

  • i tempi di riposo del lavoratore e la disconnessione: La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali: devono adattarsi alla gestione flessibile dello “smart working”, talvolta incompatibile con l’orario di lavoro e con il controllo diretto del datore di lavoro

  • l’attività formativa: la previsione di percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione.

  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali: Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

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